13 aprile 2017

App. Napoli, 11/01/17

Alla fattispecie del contratto di locazione finanziaria non sono applicabili le disposizioni del codice del consumo poiché, sebbene l'art. 128 del predetto testo normativo contenga una nozione ampia di "bene di consumo", di tal che interpreti più accreditati vi fanno rientrare qualsivoglia bene mobile, anche quelli registrati in pubblici registri ed anche le imbarcazioni e gli aeromobili, vale ad escludere l'applicabilità alla fattispecie concreta in esame la circostanza che l'acquisto di che trattasi sia avvenuto da parte di una società di leasing. E' vero infatti che l'utilizzatore ha legittimazione attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato l'acquisto oggetto di censura. Tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona proceduto all'acquisto. Pertanto la scelta di acquistare un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all'utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trova a contrattare e ad acquistare, in nome e conto proprio, da un professionista.