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23 marzo 2014

Trib. Torre Annunziata, 26/06/2013

Fonte: IL CASO.it, Sez. Giurisprudenza, 9476 - pubb. 25/09/2013

L'assunzione, a carico dell'utilizzatore di un bene in leasing, degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene medesimo, nonché l'avvenuto trasferimento, a carico del soggetto in questione, di tutti i rischi inerenti la cosa, analogamente a quanto avviene per l'ipotesi di vendita con riserva di proprietà, legittima quest'ultimo ad agire per il ristoro dei danni conseguenti al perimento della cosa.
Ove il perimento del bene concesso in leasing si verifichi allorquando il contratto è ancora in essere, la legittimazione ad agire dell'utilizzatore è subordinata alla prova, da parte di quest'ultimo, dell'avvenuta integrale ed anticipata estinzione del finanziamento, in data anteriore al verificarsi dell'evento che assume fonte del danno lamentato.

14 ottobre 2011

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14/10/2011, n. 21301

"in tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poichè essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1S23 c.c., sulla vendita a rate con riserva della proprietà"