24 maggio 2019

Trib. Torino, 22/3/19

E' reputata legittima la clausola risolutiva espressa che prevede, in caso di inadempimento del conduttore ed indipendentemente dalla natura del contratto di locazione, che il locatore abbia, oltre al diritto di trattenere i canoni già ricevuti, il diritto ad ottenere la liquidazione in via anticipata dei canoni a scadere, attualizzati, detratto il valore di vendita dei beni retrocessi, ciò non realizzando di per sé un indebito arricchimento di una parte in pregiudizio dell'altra.
Per l'effetto, deve essere accolta la domanda della concedente volta all'ottenimento della corresponsione dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione del contratto, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, dei canoni a scadere, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, e del diritto di opzione ai sensi del contratto di locazione finanziaria, detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto di leasing provato dalla concedente sulla base di una relazione peritale (non essendo lo stesso ancora stato venduto o ricollocato).