6 giugno 2002

Cass. civ. Sez. III, 06/06/2002, n. 8222

"va negata la validità delle clausole di inversione del rischio in rapporto all'inadempimento per mancata consegna. Consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall'utilizzatore quanto questi sarebbe tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile né in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario né in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede"

Svolgimento del processo

1. - Giuseppe Coco, con la comparsa notificata il 3.5.1987, riassumeva davanti al tribunale di Catania la causa in precedenza iniziata contro la Essevi Leasing s.r.l. davanti al tribunale di Torino.

Esponeva questi fatti.

Il 19.4.1985 aveva stipulato con la Essevi un contratto di leasing per l'autovettura Volkswagen Golf GTD 1600 contraddistinta dal numero di telaio WVW ZZZ19Z FW50701 ed aveva contestualmente versato il primo canone di L. 6.831.995.

Aveva poi pagato i successivi canoni per 17 milioni di lire ed il 29.10.1985 aveva anche esercitato l'opzione.

L'art. 17 del contratto prevedeva che l'autovettura sarebbe stata immatricolata dal noleggiatore, cioé dalla Essevi.

Invece, gli era stata consegnata munita di targa di prova, con l'assicurazione che in breve tempo gli sarebbero stati forniti i documenti di circolazione, ma ciò non era avvenuto, nonostante le reiterate richieste verbali e scritte.

E questo gli aveva impedito di usare il veicolo.

L'attore chiedeva che la Essevi fosse condannata a consegnare i documenti legittimativi e di circolazione.

2. - La Essevi si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda e, per esserne tenuta indenne, chiamava in causa il fallimento della ditta Autoionia di Maria Stoccato e della società di fatto tra costei ed i suoi soci.

Esponeva dal canto proprio questi fatti.

L'attore, prima ancora di prendere contatto con la Essevi, si era accordato per l'acquisto del veicolo con la Autoionia ed i suoi soci.

Erano stati costoro a consegnargli l'autovettura, con la targa di prova, ed a dargli assicurazione che i documenti necessari per immatricolare il veicolo sarebbero in breve tempo arrivati dalla Germania.

Solo successivamente e dopo aver anche assicurato il veicolo, l'attore s'era rivolto alla Essevi per farglielo acquistare e darglielo in leasing.

3. - La domanda principale è stata accolta dal tribunale, con sentenza 28.7.1995, confermata dalla corte d'appello, che, con la sentenza 27.1.1999 ha anche accolto la domanda di garanzia.

A proposito della prima domanda la corte d'appello ha svolto queste considerazioni.

L'art. 17 del contratto di leasing prevedeva che il veicolo sarebbe stato immatricolato dalla società noleggiante a spese del cliente.

Era bensì provato che l'autovettura fosse stata consegnata al Coco da uno dei gestori dell'autosalone.

L'autovettura era stata tuttavia acquistata il 15.4.1985 dalla Essevi, che ne aveva versato il prezzo, ed era stata poi data in locazione dalla stessa Essevi, che s'era assunto l'obbligo di immatricolarla, senza poi adempierlo.

Quanto al danno derivato da tale inadempimento, di cui il tribunale aveva accordato il risarcimento, questo non si prestava ad essere ridotto sotto il profilo che l'attore vi avesse concorso a causarlo per non aver compiuto gli opportuni accertamenti sulla condizione giuridica dell'autovettura.

Non era stato infatti l'attore ad acquistare il veicolo e, come noleggiante, non aveva alcun obbligo contrattuale di verificare il reale stato di diritto, obbligo che incombeva invece alla Essevi.

4. - Questa ha chiesto la cassazione della sentenza con il ricorso notificato il 22 e 23.4.1999, al quale l'attore ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. - Il ricorso contiene due motivi.

2. - La cassazione della sentenza, nel primo motivo, è chiesta per violazione di norme di diritto e difetti di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1322, 1375 e 1705 cod. civ.).

Le critiche che vi sono formulate sono due.

Ad essere impugnato è il capo della decisione, con cui è stata confermata la statuizione di primo grado - dovere la ricorrente procurare all'attore la immatricolazione del veicolo e pagargli il risarcimento del danno subito.

Nel secondo motivo, la cassazione viene chiesta per violazione di norme di diritto e difetti di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1227 cod. civ.).

Il capo della decisione impugnato è quello con cui è stato escluso che l'attore abbia concorso a determinare il danno.

2.1. - La prima delle critiche svolte dalla ricorrente è questa.

Tra le parti era intervenuta un'operazione di leasing.

Ne costituivano dimostrazione: l'iniziativa dell'affare, assunta dal futuro utilizzatore, il Coco; la circostanza che fosse stato lui ad individuare il veicolo da acquistare e che la Essevi gli aveva messo a disposizione appunto il veicolo che egli aveva scelto presso il fornitore; il fatto che il veicolo fosse stato consegnato al Coco direttamente dal fornitore.

Di qui la conseguenza che nel caso non poteva trovare applicazione la clausola del contratto scritta per l'eventualità di un contratto di noleggio.

2.2. - L'altra critica è questa.

L'impossibilità giuridica di procedere all'immatricolazione del veicolo prescelto dall'attore - riconosciuta in un processo penale, processo di cui la sentenza dà conto - si risolveva in un vizio occulto della cosa, della quale contrattualmente non poteva essere chiamata a rispondere la Essevi.

Le condizioni generali di contratto esoneravano la locatrice da responsabilità per ogni vizio, anche sopravvenuto, che avesse impedito l'uso del bene - clausola, questa, che la giurisprudenza ha sempre considerato valida, perché coessenziale alla struttura dell'operazione di leasing.

La corte d'appello non ha tenuto nella dovuta considerazione questa clausola né il comportamento tenuto dall'utilizzatore, che ha incautamente trattato l'acquisto del veicolo, senza eseguire gli accertamenti richiesti dalla ordinaria diligenza.

2.3. - Al comportamento appena descritto si rifà infine la critica svolta nel secondo motivo.

3. - Il ricorso è fondato.

Lo è per le ragioni e nei limiti delle ragioni che si verranno esponendo.

4. - La Essevi, impugnando la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che quello intervenuto con il Coco era un leasing di trasferimento e da ciò aveva inteso far derivare tre conseguenze.

Al contratto non poteva applicarsi la clausola 17, perché l'obbligazione di immatricolare il veicolo vi era riferita ad una noleggiante.

Il fatto che i venditori non avessero consegnato i documenti per l'immatricolazione e la circolazione non le poteva essere imputato, perché nel leasing, ma anche secondo le clausole del contratto, è onere dell'utilizzatore, nel prendere in consegna il veicolo dal fornitore, farsi rilasciare i documenti necessari.

Comunque, il Coco, accettando la consegna di un veicolo non corredato dei documenti necessari, aveva fatto sì che i venditori potessero tenere il comportamento risoltosi in suo danno.

4.1. - La corte d'appello ha ritenuto di poter prescindere dalla indagine circa la natura del contratto intercorso tra le parti ed ha ragionato sulla base delle sola clausola 17 del contratto.

Questa impostazione non le ha consentito di individuare le effettive questioni poste dalla controversia e di rispondervi in modo logicamente e giuridicamente corretto.

4.2. - Va detto che la soluzione della questione se la clausola 17 dovesse applicarsi non solo regge indipendentemente dal fatto che il contratto sia configurato o no come leasing, ma è appunto in questa natura del contratto che appare poter trovare la sua più coerente giustificazione.

Se si fosse trattato di noleggio, anziché di leasing, non si sarebbe potuto configurare un interesse del cliente alla futura immatricolazione del veicolo.

La società che lo dava a noleggio avrebbe avuto invece l'obbligo di consegnarlo immatricolato e dotato di carta di circolazione, ché, altrimenti, il cliente non avrebbe potuto farne uso.

La consegna al cliente di un veicolo non in condizioni di circolare, avrebbe potuto però giustificare solo una risoluzione del contratto per l'inadempimento da parte della società, non la sua condanna ad adempiere alla obbligazione di immatricolazione.

Per contro, la condanna ad adempiere a tale obbligazione, mediante consegna dei documenti necessari alla immatricolazione e circolazione, chiesta e accordata, postula un interesse al suo adempimento, che più convenientemente si spiega nell'ambito del leasing, perché è nella sua funzione che al godimento possa succedere l'acquisto e può essere nella sua struttura che il corrispettivo periodico copra in parte non solo il valore d'uso, ma anche quello di appartenenza.

4.3. - Il problema posto dalla causa non stava perciò qui, stava nello stabilire quale significato avesse nell'ambito del contratto l'obbligazione di immatricolare e come si legasse alla clausola di esonero da responsabilità per la società nel caso che la cosa data in locazione avesse presentato vizi.

Ma di questa clausola, contenuta nelle condizioni generali del contratto e richiamata nell'impugnazione, la corte d'appello non ha tenuto alcun conto.

Si è invece limitata a dire che verificare se il veicolo fosse in condizioni di poter essere immatricolato spettava, alla società che dava il veicolo a noleggio, e non al cliente e lo ha fatto non per negare che la condizione generale di contratto sull'esonero da responsabilità per vizi si applicasse, perché non l'ha per niente presa in considerazione, ma per escludere che il cliente avesse verso la società un qualche obbligo di assicurarsi della condizione giuridica del veicolo.

4.4. - La sentenza impugnata, dunque, si presenta viziata sotto l'aspetto dell'avere la corte d'appello mancato di valutare gli elementi di fatto accertati, compatibili con la configurazione del contratto come leasing, insieme alle condizioni generali di contratto richiamate dalla società appellante e nell'avere trascurato in tale operazione di valutare la compatibilità della clausola sull'obbligo di immatricolazione da un lato con un contratto di leasing, dall'altro con un contratto di solo noleggio.

5. - I motivi di ricorso, in particolare la seconda critica del primo motivo ed il secondo, sono stati formulati sul presupposto che, se il contratto va qualificato e dovesse essere qualificato come di leasing, ne discenderebbe una diversa soluzione circa la allocazione o ripartizione, tra la società di leasing ed il suo cliente, delle conseguenze dannose derivate dal fatto che i venditori del veicolo non hanno loro per primi adempiuto ai propri obblighi, avendo venduto un veicolo rivelatosi non in grado di venire immatricolato.

Questi motivi vanno discussi, perché, se fossero infondati, il vizio della sentenza prima rilevato risulterebbe non decisivo.

5.1. - Si ammetta, dunque, che il contratto di cui si è discusso sin qui sia da qualificare come un contratto di leasing; che la Essevi abbia trasferito sul suo cliente il rischio che il veicolo comprato su sua indicazione per essergli dato in leasing potesse risultare non immatricolabile; che si sia peraltro assunta l'obbligazione di immatricolarlo.

Questa clausola, di cui si è già discusso, assumerebbe la più limitata portata di regolare l'onere di curare le procedure di immatricolazione, non quella di disciplinare il rischio inerente ad un mancato adempimento dei fornitori.

Viene allora a presentarsi il problema se chi dà in leasing un veicolo, e lo acquista su indicazione del cliente appunto in vista del successivo leasing, possa validamente pattuire col cliente che sarà lui a sopportare il rischio che il veicolo da lui scelto presso il fornitore e che questo venderà possa risultare non in grado di essere immatricolato e perciò di circolare.

Problema che, in ipotesi risolto in senso negativo, dà esca a quello di quali comportamenti debbano vicendevolmente tenere il cliente ed il concedente, nell'esecuzione del leasing, per evitare l'uno all'altro che il fornitore si prevalga in loro danno del proprio inadempimento.

5.2. - La Corte ha esaminato un analogo problema a proposito delle clausole dei contratti di leasing che mettono a carico del cliente il rischio della mancata consegna da parte del fornitore.

Clausole che consentono al concedente di pagare il prezzo al fornitore prima che egli abbia consegnato il bene e quindi espongono il cliente al rischio che il fornitore non consegni, consegni in ritardo, consegni cosa diversa da quella pattuita o affetta da vizi e, mentre hanno l'effetto per cui egli sia obbligato a pagare al concedente il corrispettivo di un bene che potrà non godere, lo pongono nella condizione di dover agire contro il fornitore per ottenere l'esatto adempimento dei suoi obblighi ed il ristoro del danno prodotto dal suo inadempimento.

La conclusione cui è pervenuta con la sentenza 2 novembre 1998 n. 10926 è stata quella di negare validità alle clausole di inversione del rischio in rapporto all'inadempimento per mancata consegna.

Si è osservato che "consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall'utilizzatore quanto questi sarebbe tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile né in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario né in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.)".

"Si deve in primo luogo considerare come in tal modo il contratto di leasing da contratto di scambio venga a risultare nella sostanza tramutato in contratto di credito: ciò perché il concedente è autorizzato ad un comportamento, che vale a soddisfare non già anche l'interesse dell'utilizzatore al godimento del bene, ma solo il suo interesse all'impiego del denaro, impiego la cui remunerazione resta comunque realizzabile attraverso l'esecuzione del contratto imposta all'utilizzatore".

"Va considerato, in secondo luogo, che nel contratto di compravendita, la regola è che il pagamento debba avvenire al momento della consegna (art. 1498, 2^ comma, cod. civ.) e non prima, mentre la previsione di un pagamento posticipato non sarebbe in grado di incidere in modo sostanziale sulla posizione del fornitore, trovando questi nell'interesse del concedente all'impiego dei propri fondi una sicura garanzia di riscuotere il prezzo".

"La circostanza che il rischio della mancata consegna possa essere evitato attraverso una diversa modalità di esecuzione delle prestazioni nell'ambito del contratto di fornitura, e che questa modalità sia capace di salvaguardare in eguale misura gli interessi di tutte le parti coinvolte nella operazione di leasing attuandone lo scopo complessivo invece di frustrarlo, dimostra che la clausola di inversione del rischio, applicata alla mancata consegna, non realizza interessi in sé meritevoli di tutela e non è quindi valida".

Si possono quindi considerare superati i contrari enunciati di principio contenuti in precedenti decisioni della Corte (Cass. 16 maggio 1997 n. 4367; 11 luglio 1995 n. 7595).

5.3. - La soluzione si presta ad essere estesa al caso di leasing il cui oggetto sia un autoveicolo non ancora immatricolato ed in genere al caso di bene che deve essere accompagnato da documenti, i quali ne attestino la conformità ad un tipo omologato, in modo che risulti dimostrata nel bene la presenza dei requisiti legali che soli ne consentono l'uso.

Ed invero, il compratore ha diritto di ottenere dal venditore la consegna dei documenti relativi alla cosa venduta (art. 1477, terzo comma, cod. civ.).

Egli ha dunque diritto alla consegna dei documenti che servono per l'immatricolazione, in base alla quale gli sarà rilasciata a suo nome la carta di circolazione, senza di che il veicolo non può essere messo in circolazione (art. 93 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

È dunque nella condizione di rifiutare al venditore il pagamento del prezzo, se i documenti non gli siano consegnati.

D'altro canto, se il veicolo non si trova nelle condizioni di poter essere immatricolato e sino a quando non lo sia è anche un veicolo che non può essere usato e dunque non è in grado di soddisfare l'interesse per cui è preso in leasing.

E se si tratta di cosa che manca dei requisiti necessari per essere goduta appaiono sussistere le condizioni per considerare applicabile al leasing, quale ne sia la funzione concreta ed anche se non di solo godimento, l'art. 1579 cod. civ., che non consente al locatore di esonerarsi da responsabilità per il caso che la cosa presenti originariamente vizi che ne rendano impossibile il godimento.

Invero, l'uso del bene per il tempo della durata del contratto è elemento essenziale di ogni specie di leasing ed il canone dovuto dall'utilizzatore presenta sempre un rapporto di corrispettività con l'uso.

La seconda delle ragioni svolte col primo motivo di ricorso non sarebbe dunque per sé fondata.

5.4. - La Corte, nella stessa decisione, ha tuttavia avvertito che "la scissione, inerente alla struttura del leasing, tra soggetto destinato a ricevere dal fornitore la prestazione di consegna e soggetto destinato ad eseguire in confronto del fornitore l'obbligazione di pagamento del prezzo, se non giustifica la soluzione di consentire al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 cod. civ., che il concedente possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna del fornitore".

Del resto, la considerazione dell'intervento dell'utilizzatore nella fase di consegna del bene è uno degli elementi su cui è stato fatto altre volte leva nella giurisprudenza della Corte per affermare che è connaturale alla struttura del leasing che, salvo patto contrario, l'utilizzatore sopporti il rischio di analoghi inadempimenti del fornitore (Cass. 30 giugno 1998 n. 6412).

Svolgendo il concetto prima richiamato, si può osservare che l'esatto adempimento delle obbligazioni del fornitore costituisce il presupposto senza del quale il contratto di leasing non è in grado di assolvere i suoi scopi.

Da ciò si può trarre che utilizzatore e concedente hanno nei confronti del fornitore un interesse comune, sicché il migliore comportamento che si può richiedere loro è di collaborazione.

Nel senso che, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore e quello di leasing preveda che l'utilizzatore la riceva, il concedente, che resta obbligato ad eseguire l'obbligazione di pagamento del prezzo verso il fornitore, nell'adempierla deve farlo in modo da salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento da parte del fornitore, mentre l'utilizzatore è dal canto suo gravato in confronto del concedente del dovere di comportarsi, nel ricevere la consegna, in modo diligente, si che non ne risulti per altro verso sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore.

E, dal punto di vista giuridico, che ciascuno di loro intervenga nella fase dell'adempimento degli obblighi del fornitore in modo da cooperare ad ottenere tale adempimento e non in quello di sacrificare l'interesse dell'altra parte è risultato che discende pianamente dall'obbligo che le parti del contratto hanno di eseguirlo in buona fede (art. 1375 cod. civ.).

Emerge perciò un dovere di comportamento diligente delle parti del contratto di leasing nei confronti del fornitore per evitare che il corrispettivo gli sia pagato pur in presenza di un inadempimento difettoso che l'uno o l'altro siano in grado di rilevare, il concedente in occasione del pagamento del prezzo, l'utilizzatore in occasione della consegna della cosa.

Deriva da ciò che, sotto questo diverso aspetto, sono fondate le critiche mosse alla sentenza impugnata nella seconda parte del primo motivo e con il secondo.

5.5. - La corte d'appello, in base al contratto e alle prove acquisite, avrebbe dovuto porre il comportamento tenuto dalle parti del contratto di leasing a confronto con i canoni della buone fede e della diligenza.

Sì da stabilire se l'Essevi, che, in quanto acquirente e proprietaria del veicolo avrebbe dovuto procedere alla sua immatricolazione, non fosse stata dal canto suo in grado di rifiutare il pagamento del prezzo perché i venditori non avevano consegnato i documenti necessari alla immatricolazione; o se avesse ragionevolmente prescisso dal tenere tale comportamento in considerazione del fatto che, al momento di pagare il prezzo, la consegna fosse stata già ricevuta dal Coco e da questi senza nulla obiettare quanto alla mancata consegna di quei documenti e senza avergliene dato notizia.

Si da stabilire, ancora, se ambedue le parti del contratto non avessero tenuto nella circostanza un comportamento diligente - la circostanza che fosse stata consegnata una targa di prova, secondo quanto risulta dalla sentenza, dimostrava che il veicolo non era al momento in grado di circolare, perché la circolazione di prova è consentita solo ai soggetti indicati dall'art. 98 del nuovo codice della strada.

6. - La parte della decisione impugnata con il ricorso sentenza è cassata.

Gli effetti della cassazione si estendono alla pronuncia di accoglimento della domanda proposta dalla Essevi per essere tenuta indenne dagli effetti di quella proposta in suo confronto dall'attore.

Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Catania.

Il giudice di rinvio, ai fini della decisione sull'appello proposto dalla Essevi, compirà gli accertamenti previsti ai punti 4.4. e 5.5., uniformandosi ai principi di diritto enunciati ai punti 5.3. e 5.4.

Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Catania.