"In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonchè responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91 nuovo C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poichè solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicchè in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione"