"Nel leasing finanziario l'acquisto del bene rappresenta un atto giuridico strumentale rispetto alla sua concessione in godimento, sicchè l'inadempimento del fornitore, consistente nella mancata consegna, rapportato al contratto di leasing, per il concedente costituisce incolpevole impossibilità sopravvenuta, di adempiere e per l'utilizzatore - nonostante ogni eventuale contraria clausola contrattuale, da ritenere invalida se esistente - esclude l'obbligo di corrispondere quanto sarebbe stato a suo debito ove avesse goduto del bene".
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11 gennaio 2016
1 ottobre 2015
Novità sui contratti di leasing ineseguiti nel fallimento
Segnaliamo un articolo pubblicato su Italia Oggi del 28/9/2015, inerente le novità in materia di contratti pendenti introdotte dal D. Lgs. 83/2015.
Vi si legge che l'articolo 8 del decreto legge 83/2015, ha riscritto in gran parte l'articolo 169-bis l. fall. ora rubricato «contratti pendenti», introducendo diverse novità sul punto.
Vi si legge che l'articolo 8 del decreto legge 83/2015, ha riscritto in gran parte l'articolo 169-bis l. fall. ora rubricato «contratti pendenti», introducendo diverse novità sul punto.
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