"Nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali"
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28 novembre 2019
1 agosto 2019
Cass. civ. Sez. V, 17/07/2019, n. 19166
"Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
Il presupposto dell'IMU (come quello della "vecchia" ICI) è testualmente individuato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 nel "possesso" dei beni immobili.
Tuttavia, per effetto di quanto previsto dalla norma sulla soggettività passiva dell'IMU (del citato decreto, art. 9, comma 1 formulato in termini identici a quelli del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 in materia di ICI), ciò che il citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 chiama "possesso" ha un contenuto diverso (perché più ampio) della nozione di "possesso" delineata dall'art. 1140 c.c., comma 1. Ai fini dei menzionati tributi, infatti, si qualificano come possessori anche soggetti che, alla stregua del diritto civile, tali non sono, siccome dispongono dell'immobile sulla base non di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale e, dunque, si qualificano (civilisticamente) come detentori qualificati.
In particolare, un soggetto che, per il diritto civile, è un detentore qualificato (e che, invece, viene annoverato tra i possessori dalle disposizioni sulla soggettività passiva dell'ICI, dell'IMU e della TASI) è proprio l'utilizzatore in leasing, il quale è gravato della responsabilità dei citati tributi "per l'intera durata del contratto".
In quest'ottica, viene depotenziato l'argomento secondo cui l'utilizzatore, "possessore" al momento della stipula del contratto di leasing, diventerebbe un mero detentore (peraltro abusivo) al momento della risoluzione dello stesso, dovendosi riconoscergli tecnicamente la veste di detentore ab initio"
10 marzo 2015
Trattamento contabile e fiscale in caso di cessione del contratto di leasing
Segnaliamo un articolo pubblicato su Contabilità Finanza e Controllo - Rivista di gestione aziendale, n. 06/2014, firmato da Giuseppe Rebecca e Michela Ceccon, inerente il trattamento contabile e fiscale nell'ipotesi di cessione del contratto di locazione finanziaria.
Gli Autori espongono anzitutto le novità in tema di cessione del contratto di leasing stabilite dalla Legge di Stabilità 2014, che ha reso più oneroso il trasferimento, dato che l'operazione, oltre ad essere assoggettata ad IVA, a partire dal 1° gennaio 2014 sconta l’imposta di registro con aliquota 4%. Il trattamento dell’imposta d’atto ai fini della fiscalità diretta è dubbio. Secondo l’Associazione Italiana Leasing, la soluzione preferibile è quella di considerarla come onere pluriennale da ripartire per la durata residua del contratto e deducibile fiscalmente nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Si auspica che il legislatore fornisca una precisazione al riguardo.
Successivamente viene sintetizzato il trattamento contabile e fiscale della cessione del contratto di leasing dal punto di vista del cedente e del cessionario.
Se il cedente è un imprenditore, la rilevazione dell’operazione non pone particolari problemi: al momento della trasferimento, egli si limita a rilevare una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 5, del TUIR, pari al valore normale netto del bene. Se invece il cedente è un professionista, è incerto se la sopravvenienza attiva, sì come determinata nell’ambito del reddito d’impresa, assuma rilevanza ai fini della fiscalità diretta.
Per quanto riguarda il cessionario, il trattamento ai fini contabili e fiscali dell’operazione è più complesso. Secondo quanto previsto dai documenti dell’Agenzia delle Entrate e della dottrina contabile che vengono illustrati, occorre dividere gli elementi prezzo di acquisto in due parti. Una parte è riferita al godimento del bene, l’altra all’acquisto del diritto di riscatto, e ciascuna di esse dev’essere assoggettata ad un trattamento fiscale e civilistico differenziato.
21 dicembre 2012
Trattamento fiscale dei beni in leasing a seguito del D.L. 16/12
Si segnala la pubblicazione su Filodiritto, in data 21/12/12, di un contributo firmato da Valentina Pellicciari inerente il c.d. Decreto Semplificazioni.
L'Autrice prende in considerazione l’art. 4-bis del D.L. 16/2012, che pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, porta con sé la novità di rendere la deduzione totalmente indipendente dalla durata del contratto (art. 54, comma 2 del Tuir e art. 102, comma 7 del Tuir). Nella sostanza, il sistema viene così meno rigido e consente di andare incontro ad esigenze di natura extra-fiscale imposte dall'attuale congiuntura economica negativa che rende più problematico per le imprese l’accesso al credito: "la novità normativa offre pertanto l’opportunità ai contribuenti di stipulare i contratti aventi durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale, sostenendo una maggior quota capitale su base annua ma potendo, al contempo, beneficiare di un minor costo finanziario dell’operazione, essendo l’orizzonte temporale più ristretto".
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