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13 aprile 2017

App. Napoli, 11/01/17

Alla fattispecie del contratto di locazione finanziaria non sono applicabili le disposizioni del codice del consumo poiché, sebbene l'art. 128 del predetto testo normativo contenga una nozione ampia di "bene di consumo", di tal che interpreti più accreditati vi fanno rientrare qualsivoglia bene mobile, anche quelli registrati in pubblici registri ed anche le imbarcazioni e gli aeromobili, vale ad escludere l'applicabilità alla fattispecie concreta in esame la circostanza che l'acquisto di che trattasi sia avvenuto da parte di una società di leasing. E' vero infatti che l'utilizzatore ha legittimazione attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato l'acquisto oggetto di censura. Tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona proceduto all'acquisto. Pertanto la scelta di acquistare un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all'utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trova a contrattare e ad acquistare, in nome e conto proprio, da un professionista.

23 marzo 2005

Cass. civ. Sez. III, 02/08/2004, n. 14786

"in tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'acquisto, ad opera del concedente, è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, il quale non assume - pertanto - neppure indirettamente l'obbligo della consegna, né rimane tenuto alla garanzia per evizione"

24 marzo 2004

Cass. civ. Sez. III, 12/03/2004, n. 5125

"in considerazione della natura trilaterale del contratto di leasing, in cui l'acquisto ad opera del concedente viene effettuato per conto dell'utilizzatore con la specifica previsione dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene, deve essere esclusa la possibilità per l'utilizzatore di agire nei confronti del fornitore senza coinvolgere il concedente quando venga richiesta la risoluzione del contratto e, pertanto, il concedente stesso è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, oltre il risarcimento dei danni.
La ritenuta situazione di litisconsorzio necessario sussiste anche quando l'utilizzatore, pur senza richiedere la risoluzione del contratto di leasing, agisca con altra azione contrattuale nei confronti del fornitore per fare valere il diritto alla riduzione del prezzo della fornitura: anche in questo caso, infatti, la decisione della causa, per gli effetti che essa inevitabilmente è destinata a produrre sia nel rapporto tra fornitore e concedente e sia nel rapporto incrociato e logicamente dipendente tra concedente ed utilizzatore, sarebbe inutiliter data senza la partecipazione al giudizio del concedente"