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10 marzo 2015

Trattamento contabile e fiscale in caso di cessione del contratto di leasing

Segnaliamo un articolo pubblicato su Contabilità Finanza e Controllo - Rivista di gestione aziendale, n. 06/2014, firmato da Giuseppe Rebecca e Michela Ceccon, inerente il trattamento contabile e fiscale nell'ipotesi di cessione del contratto di locazione finanziaria.

Gli Autori espongono anzitutto le novità in tema di cessione del contratto di leasing stabilite dalla Legge di Stabilità 2014, che ha reso più oneroso il trasferimento, dato che l'operazione, oltre ad essere assoggettata ad IVA, a partire dal 1° gennaio 2014 sconta l’imposta di registro con aliquota 4%. Il trattamento dell’imposta d’atto ai fini della fiscalità diretta è dubbio. Secondo l’Associazione Italiana Leasing, la soluzione preferibile è quella di considerarla come onere pluriennale da ripartire per la durata residua del contratto e deducibile fiscalmente nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Si auspica che il legislatore fornisca una precisazione al riguardo.
Successivamente viene sintetizzato il trattamento contabile e fiscale della cessione del contratto di leasing dal punto di vista del cedente e del cessionario.
Se il cedente è un imprenditore, la rilevazione dell’operazione non pone particolari problemi: al momento della trasferimento, egli si limita a rilevare una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 5, del TUIR, pari al valore normale netto del bene. Se invece il cedente è un professionista, è incerto se la sopravvenienza attiva, sì come determinata nell’ambito del reddito d’impresa, assuma rilevanza ai fini della fiscalità diretta. 
Per quanto riguarda il cessionario, il trattamento ai fini contabili e fiscali dell’operazione è più complesso. Secondo quanto previsto dai documenti dell’Agenzia delle Entrate e della dottrina contabile che vengono illustrati, occorre dividere gli elementi prezzo di acquisto in due parti. Una parte è riferita al godimento del bene, l’altra all’acquisto del diritto di riscatto, e ciascuna di esse dev’essere assoggettata ad un trattamento fiscale e civilistico differenziato.

15 ottobre 2013

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15/10/2013, n. 23329

"la circostanza che il contratto di leasing possa prevedere la clausola con la quale viene attribuita all'utilizzatore la facoltà di opzione, alla scadenza del rapporto, dell'acquisto in proprietà del bene locato, non immuta la natura di prestazione di servizi della concessione in godimento del bene fino a che non si realizzi detto effetto traslativo, che è da ritenersi meramente eventuale.
Ne segue che non è affatto sufficiente qualificare il contratto di leasing come traslativo per configurare una "cessione di bene immobile" sottratta alla applicazione del regime del plafond D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1, lett. c), occorrendo invece dimostrare che le parti contraenti abbiano convenuto con efficacia vincolante per entrambe il trasferimento della proprietà del bene (o comunque di potere di disporre del bene) alla scadenza del rapporto contrattuale di leasing"