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28 novembre 2019

Cass. Civ. Sez. V, 19/11/2019, n. 29973

"Nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali"

1 agosto 2019

Cass. civ. Sez. V, 17/07/2019, n. 19166

"Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
Il presupposto dell'IMU (come quello della "vecchia" ICI) è testualmente individuato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 nel "possesso" dei beni immobili.
Tuttavia, per effetto di quanto previsto dalla norma sulla soggettività passiva dell'IMU (del citato decreto, art. 9, comma 1 formulato in termini identici a quelli del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 in materia di ICI), ciò che il citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 chiama "possesso" ha un contenuto diverso (perché più ampio) della nozione di "possesso" delineata dall'art. 1140 c.c., comma 1. Ai fini dei menzionati tributi, infatti, si qualificano come possessori anche soggetti che, alla stregua del diritto civile, tali non sono, siccome dispongono dell'immobile sulla base non di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale e, dunque, si qualificano (civilisticamente) come detentori qualificati.
In particolare, un soggetto che, per il diritto civile, è un detentore qualificato (e che, invece, viene annoverato tra i possessori dalle disposizioni sulla soggettività passiva dell'ICI, dell'IMU e della TASI) è proprio l'utilizzatore in leasing, il quale è gravato della responsabilità dei citati tributi "per l'intera durata del contratto".
In quest'ottica, viene depotenziato l'argomento secondo cui l'utilizzatore, "possessore" al momento della stipula del contratto di leasing, diventerebbe un mero detentore (peraltro abusivo) al momento della risoluzione dello stesso, dovendosi riconoscergli tecnicamente la veste di detentore ab initio"

22 aprile 2015

Tribunale Milano, 15/4/14

Il ricorso cautelare volto ad ottenere in via d'urgenza il rilascio dell'immobile oggetto di un contratto di leasing risolto per l'inadempimento dell'utilizzatore difetta del periculum in mora, nel caso in cui il ricorrente deduca le condizioni di difficoltà economica del proprio debitore, e quindi l'impossibilità dello stesso di far fronte alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, ma non dimostri l'incuria della società resistente e il concreto rischio di deterioramento del bene.

10 febbraio 2015

Trib. Vicenza, 14/11/2014

Fonte: Fallimento, 2015, 2, 236

A seguito dello scioglimento dal contratto di leasing pendente alla data della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, il curatore ha il dovere di restituire immediatamente il bene al concedente senza attendere il deposito di una domanda di restituzione del bene ai sensi degli artt. 93 ss. l.fall. e senza che, in caso di rigetto di una tale domanda, il bene stesso possa essere acquisito alla procedura (nella specie il giudice delegato, essendo stata la domanda di restituzione respinta, aveva emesso un decreto di acquisizione del bene che è stato dichiarato abnorme a seguito dell' actio nullitatis esperita dal concedente).

2 settembre 2011

Tribunale Treviso, 02/09/2011

E’ esperibile la tutela cautelare innominata di cui all’art. 700 c.p.c. in caso di obbligo di rilascio di bene immobile conseguente a risoluzione contrattuale. L’irreparabilità del danno, in tali ipotesi, è ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di deterioramento del bene, fondato sulla ragionevole previsione che l’utilizzatrice, già inadempiente all’obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria, si astenga dal compiere l’ordinaria e straordinaria manutenzione, con ciò rendendo impossibile la (futura) riconsegna del bene nella stessa condizione in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.