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4 giugno 2008

Cass. civ. Sez. III, 04/06/2008, n. 14760

"il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la convenzione contenga una specifica indicazione del tasso stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto) a criteri ed elementi estrinseci al documento negoziale, purchè obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio; detta norma è applicabile alle obbligazioni pecuniarie, e tale non è il corrispettivo che l'utilizzatore deve al concedente nel contratto di leasing. Conseguentemente, pur se la remunerazione del capitale che il concedente ha investito per l'acquisto del bene è un elemento economico che concorre alla determinazione del canone, non assumendo configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, non soggiace alla disciplina del precitato art. 1284 cod. civ."