7 dicembre 2019

Cass. Civ., Sez. III, 22/11/19, n. 30520

"In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D. Lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Cass. 15200/2018)".

3 dicembre 2019

Cass. Civ. Sez. III, 31/10/2019, n. 27999

"In tema di scioglimento per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., comma 1, del contratto di leasing traslativo, non trovano applicazione - neppure analogica - la disciplina legale o contrattuale della risoluzione per inadempimento imputabile all'utilizzatore, atteso che i contraenti hanno valutato confacente ai propri interessi non dare ulteriore seguito alla esecuzione del rapporto obbligatorio, ritenendosi soddisfatti dalla parziale attuazione del contratto. In tal caso il contratto solutorio puro - che non contenga ulteriori disposizioni concernenti il rapporto estinto - produce quale unico effetto quello della liberazione delle parti contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del precedente contratto"

28 novembre 2019

Cass. Civ. Sez. V, 19/11/2019, n. 29973

"Nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali"

31 ottobre 2019

Trib. Bergamo, 12/9/19

La legittimità della clausola risolutiva espressa inserita in un contratto di leasing deve essere giudicata assumendo come riferimento la L. n. 124 del 2017, anche se il contratto sia stato risolto prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, in applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva. In particolare, una clausola risolutiva coerente con lo schema "canoni scaduti + canoni a scadere - bene" è conforme alla disposizione dell'art. 1 comma 138 della L. n. 124 del 2017: la mancanza, nel testo contrattuale, del riferimento alla necessità che la riallocazione del bene sia effettuata a valori di mercato non può infatti reputarsi una differenza rilevante, considerato che tale requisito va comunque ritenuto sussistente alla luce del parametro della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c.

1 ottobre 2019

Trib. Ancona, 19/9/19

L'art. 1526 c.c. non è applicabile ai contratti di leasing anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge per il mercato n. 124/2017, in quanto si tratta di disciplina ad esso estranea. Il leasing, nella sua evoluzione giuridica, si è infatti man mano tipizzato assumendo forme del tutto peculiari e tipiche, sino all'introduzione della legge citata, la quale ha dettato una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento, oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale.

Fonte: IlCaso.it

1 agosto 2019

Cass. civ. Sez. V, 17/07/2019, n. 19166

"Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.
Il presupposto dell'IMU (come quello della "vecchia" ICI) è testualmente individuato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 nel "possesso" dei beni immobili.
Tuttavia, per effetto di quanto previsto dalla norma sulla soggettività passiva dell'IMU (del citato decreto, art. 9, comma 1 formulato in termini identici a quelli del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 in materia di ICI), ciò che il citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 chiama "possesso" ha un contenuto diverso (perché più ampio) della nozione di "possesso" delineata dall'art. 1140 c.c., comma 1. Ai fini dei menzionati tributi, infatti, si qualificano come possessori anche soggetti che, alla stregua del diritto civile, tali non sono, siccome dispongono dell'immobile sulla base non di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale e, dunque, si qualificano (civilisticamente) come detentori qualificati.
In particolare, un soggetto che, per il diritto civile, è un detentore qualificato (e che, invece, viene annoverato tra i possessori dalle disposizioni sulla soggettività passiva dell'ICI, dell'IMU e della TASI) è proprio l'utilizzatore in leasing, il quale è gravato della responsabilità dei citati tributi "per l'intera durata del contratto".
In quest'ottica, viene depotenziato l'argomento secondo cui l'utilizzatore, "possessore" al momento della stipula del contratto di leasing, diventerebbe un mero detentore (peraltro abusivo) al momento della risoluzione dello stesso, dovendosi riconoscergli tecnicamente la veste di detentore ab initio"

24 maggio 2019

Trib. Torino, 22/3/19

E' reputata legittima la clausola risolutiva espressa che prevede, in caso di inadempimento del conduttore ed indipendentemente dalla natura del contratto di locazione, che il locatore abbia, oltre al diritto di trattenere i canoni già ricevuti, il diritto ad ottenere la liquidazione in via anticipata dei canoni a scadere, attualizzati, detratto il valore di vendita dei beni retrocessi, ciò non realizzando di per sé un indebito arricchimento di una parte in pregiudizio dell'altra.
Per l'effetto, deve essere accolta la domanda della concedente volta all'ottenimento della corresponsione dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione del contratto, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, dei canoni a scadere, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, e del diritto di opzione ai sensi del contratto di locazione finanziaria, detratto il valore di mercato del bene oggetto del contratto di leasing provato dalla concedente sulla base di una relazione peritale (non essendo lo stesso ancora stato venduto o ricollocato).