Normativa

Come noto, fino all'entrata in vigore della Legge n. 124/07, non era presente nell'ordinamento italiano una regolamentazione organica del contratto di leasing, la cui prima definizione è stata fornita dalla Legge n. 183/76 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nella quale si legge all'articolo 17 che “per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito”.

A partire dal 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della predetta Legge n. 124/07, il legislatore ha disciplinato organicamente l'istituto del leasing, che ha quindi assunto la natura di contratto tipico.
L’art. 1, commi 136-140, stabilisce e regola in particolare:
  • la definizione di locazione finanziaria ("il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprieta' del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo");
  • la definizione di grave inadempimento dell’utilizzatore;
  • la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
  • le modalità di vendita del bene riveniente dalla risoluzione del contratto;
  • il coordinamento con le disposizioni fallimentari e quelle relative al leasing abitativo.
 
Tale istituto è inoltre espressamente contemplato da diverse leggi speciali. Tra le più importanti, riportiamo le seguenti:
  • R. D. 267/42 (c.d. Legge Fallimentare), art. 72-quater
    "Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
    In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).
    Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
    In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito".
  • L. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016)Viene tipizzato il contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, riconoscendo ai privati la possibilità di finanziare anche l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale mediante il ricorso alla figura del leasing. La dichiarata finalità è quella di agevolare, specie per i più giovani, l'acquisto dell'abitazione di residenza attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria quale alternativa all’ordinario strumento del mutuo ipotecario.
  • D. Lgs. 385/93 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
    Diverse norme del T.U.B. disciplinano la categoria degli intermediari finanziari, nella quale rientrano gli esercenti il leasing. Hanno rilevanza particolare gli artt. 106-115, relativi ai requisiti soggettivi che l'impresa di leasing deve possedere, nonché gli artt. 117-119, relativi agli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali. Il testo integrale del T.U.B. è consultabile qui.
  • L. 259/93 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988)
    Il testo originale in inglese della Convenzione è riportato qui.
  • D. Lgs. 626/94 (miglioramento e sicurezza della salute dei lavoratori), art. 6, comma 2
    "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge".