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7 dicembre 2019

Cass. Civ., Sez. III, 22/11/19, n. 30520

"In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D. Lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Cass. 15200/2018)".

24 aprile 2014

Trib. Bologna Sez. II, 01/04/2014

Va messa in discussione la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing finanziario, in favore di un'unica tipologia del contratto di leasing, avente funzione prevalentemente finanziaria. 
Ed invero, con il contratto di leasing il concedente acquista il bene su richiesta di un'impresa e lo pone a disposizione di quest'ultima per un periodo di tempo limitato verso il pagamento di un canone destinato a remunerare il capitale impiegato e determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità economica del bene locato: l'interesse del concedente va dunque valutato esclusivamente in rapporto al piano finanziario, mentre l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore, e la causa del pagamento dei canoni della locazione va ravvisata nel rimborso del finanziamento erogato dal concedente per l'acquisto del bene richiesto dall'utilizzatore; né il canone può essere considerato come corrispettivo dell'acquisto del bene, in quanto per il diritto d'opzione è previsto - non a caso - uno specifico e distinto compenso.
Una simile opinione ha trovato riscontro, sul piano normativo, nella nuova disciplina del contratto di leasing introdotta contenuta negli artt. 72, 72 quater e 73 L.F. riformata che, nel disciplinare il contratto di leasing come rapporto giuridico pendente al momento del fallimento, spiega rilevanza anche sul piano sostanziale, in quanto il legislatore dimostra di avere abbandonato la tradizionale distinzione tra le due figure di leasing traslativo e di godimento (così anche Cass. 4862/2010), riconducendo a unità tale tipo di contratto, costruendo il contratto di leasing come figura di contratto di durata che ha come unica causa il finanziamento (come dimostra il meccanismo dell'art. 72quater, che consente alla società di leasing il recupero di tutto il capitale impiegato, oltre che di trattenere per intero tutti i canoni riscossi, interessi compresi).

27 marzo 2014

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2014, n. 7212

"Ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi; è invece configurabile il leasing traslativo allorchè, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto; l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione"

15 ottobre 2013

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15/10/2013, n. 23329

"la circostanza che il contratto di leasing possa prevedere la clausola con la quale viene attribuita all'utilizzatore la facoltà di opzione, alla scadenza del rapporto, dell'acquisto in proprietà del bene locato, non immuta la natura di prestazione di servizi della concessione in godimento del bene fino a che non si realizzi detto effetto traslativo, che è da ritenersi meramente eventuale.
Ne segue che non è affatto sufficiente qualificare il contratto di leasing come traslativo per configurare una "cessione di bene immobile" sottratta alla applicazione del regime del plafond D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1, lett. c), occorrendo invece dimostrare che le parti contraenti abbiano convenuto con efficacia vincolante per entrambe il trasferimento della proprietà del bene (o comunque di potere di disporre del bene) alla scadenza del rapporto contrattuale di leasing"

23 settembre 2010

Tribunale Napoli 09 giugno 2010

Fonte: Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2366 - pubb. 21/09/2010

Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall’art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percepiti da parte del concedente.

24 marzo 2007

App. Torino, 22/03/2006

Fonte: Giur. It., 2007, 6, 1453

Il contratto mediante il quale una società sovventrice, nell'intento di promuovere l'installazione di imprese in un parco tecnologico, oltre a curare la pulizia delle parti comuni dell'immobile locato, finanzia la fornitura di attrezzature da parte di un terzo e ne promette la manutenzione, con l'impegno dell'utilizzatore di rimborsarne il costo senza interessi sotto forma di canoni periodici, ma senza che a favore di quest'ultimo sia prevista un'opzione finale di acquisto, ha una causa più complessa di quella che caratterizza la locazione finanziaria e quindi può essere validamente concluso anche da un soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico bancario.