24 marzo 2007

App. Torino, 22/03/2006

Fonte: Giur. It., 2007, 6, 1453

Il contratto mediante il quale una società sovventrice, nell'intento di promuovere l'installazione di imprese in un parco tecnologico, oltre a curare la pulizia delle parti comuni dell'immobile locato, finanzia la fornitura di attrezzature da parte di un terzo e ne promette la manutenzione, con l'impegno dell'utilizzatore di rimborsarne il costo senza interessi sotto forma di canoni periodici, ma senza che a favore di quest'ultimo sia prevista un'opzione finale di acquisto, ha una causa più complessa di quella che caratterizza la locazione finanziaria e quindi può essere validamente concluso anche da un soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico bancario.