Visualizzazione post con etichetta pubblica amministrazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta pubblica amministrazione. Mostra tutti i post

23 marzo 2012

Cass. civ. Sez. III, 14/04/2000, n. 4853

"Il rapporto tra l'imprenditore - utilizzatore e la società di leasing, anche relativamente all'erogazione del contributo statale, è regolato esclusivamente dal contratto privatistico tra loro esistente, ed in relazione a questo potranno essere valutati gli eventuali inadempimenti, mentre il diverso rapporto tra la società di leasing ed Ente erogante il contributo sono regolati dalla convenzione, tra loro esistente, alla quale il beneficiario del contributo è estraneo, per cui eventuali inadempimenti a detta convenzione, consistenti nel non erogare illegittimamente il contributo concesso, non possono essere fatti valere nei confronti della società di leasing convenzionata dall'utilizzatore - beneficiario (ove ciò non sia possibile sulla base del loro contratto privatistico), che vedrà tutelata la sua posizione solo nei confronti dell'Ente erogante, anche per l'eventuale illegittima attività dei soggetti convenzionati, di cui egli si è avvalso.
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che nella fattispecie non potessero dichiararsi estinti per compensazione i crediti vantati dalla finanziaria, relativamente a canoni scaduti del contratto di leasing con il credito dell'erogazione del contributo vantato dall'utilizzatrice.
Infatti detto credito, per i motivi sopra detti, poteva essere azionato dall'utilizzatrice nei confronti della finanziaria solo nell'ambito del rapporto interno tra i due, nei termini regolamentati dal contratto.
Sennonché, come ritenuto dalla sentenza impugnata, e come è pacifico tra le parti, l'esigibilità di detta erogazione nei confronti della finanziaria era sottoposta a precise "condizioni", tra cui il pagamento dei ratei di canone scaduti e la fatturazione degli interessi maturati e la dichiarazione dell'utilizzo dei macchinari nel semestre"

31 dicembre 2011

Il leasing pubblico e la capacità generale di diritto privato della P.A.

Si segnala un lungo ed approfondito scritto a firma Giancarlo Montedoro, pubblicato dalla rivista Diritto e Formazione (www.lexfor.it, Giuffrè), e reperibile sul sito Giustizia-Amministrativa.it.
L'Autore coglie l'occasione di un saggio sul leasing pubblico per affrontare la più generale questione della capacità di diritto privato delle Pubbliche Amministrazioni.
In primo luogo viene definito in via generale il contenuto della capacità giuridica e di agire della p.a. con strumenti privatistici; poi vengono valutati i problemi particolari che pone l’utilizzazione di schemi negoziali atipici da parte della pubblica amministrazione in senso sostanziale.
L'Autore in seguito valuta la sussumibilità delle diverse figure di leasing elaborate dalla prassi contrattuale nelle qualificazioni degli appalti pubblici e, conseguentemente nella disciplina relativa onde apprezzarne la praticabilità.

1 settembre 2004

Il leasing come strumento finanziario per la Pubblica Amministrazione

Segnaliamo un articolo pubblicato da AltaLex in data 1/9/04 a firma di Ennio Moro e intitolato "Strumenti finanziari per la Pubblica Amministrazione: il leasing pubblico".
Dopo una premessa generale sull'istituto, l'Autore sottolinea come la natura di contratto atipico non impedisca alla P.A. di potersi avvalere dello strumento del leasing come qualsiasi altro soggetto privato, pur sempre nel rispetto di alcune procedure e vincoli normativi conseguenti, per l’appunto, all'utilizzo dell’istituto da parte di soggetto pubblico.
"Le Pubbliche Amministrazioni", afferma l'Autore, "normalmente nelle vesti di locataria mediante il leasing possono predisporre programmi di opere pubbliche la cui realizzazione avverrà attraverso il c.d. appalto indiretto. Infatti, l'opera pubblica viene costruita dalla società di leasing che contestualmente l'affitta, concedendo alla pubblica amministrazione la facoltà di riscattare, al termine della locazione, il bene fatto costruire. In altri termini, con la locazione finanziaria, l'ente pubblico che intende realizzare un determinato intervento, acquisisce il bene, la cui utilità concorre in via diretta o strumentale al raggiungimento del fine pubblico prefissato, senza impegnare tutte le risorse necessarie al suo acquisto, ma dietro pagamento di un canone periodico. Da questo punto di vista la locazione finanziaria pubblica si può considerare a pieno titolo una forma di finanziamento, in quanto ripartisce l'onere collegato alla disponibilità di un bene, su un arco di tempo pluriennale lungo quanto il periodo di utilizzo del bene, così come avviene per altre forme di finanziamento, come l'accensione di mutui, dove gli oneri sono distribuiti per tutta la durata del periodo di ammortamento".