"integra il reato di appropriazione indebita la condotta tenuta dall'imputato dopo aver ricevuto l'intimazione di immediata restituzione del mezzo, ritenuto coscientemente dopo che l'altro contraente aveva azionato la tutela della risoluzione contrattuale, con ciò manifestando inequivocabilmente l'intenzione di porre termine al rapporto di diritto civile.
La condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del mezzo, pur dopo la risoluzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione; la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità del prevenuto non costituisce sintomo dell'assenza della volontà di appropriazione, non essendo necessario, per dar prova dell'elemento soggettivo del reato, che si dimostrino ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il rinvenimento del bene altrui"