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24 marzo 2004

Cass. civ. Sez. III, 12/03/2004, n. 5125

"in considerazione della natura trilaterale del contratto di leasing, in cui l'acquisto ad opera del concedente viene effettuato per conto dell'utilizzatore con la specifica previsione dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene, deve essere esclusa la possibilità per l'utilizzatore di agire nei confronti del fornitore senza coinvolgere il concedente quando venga richiesta la risoluzione del contratto e, pertanto, il concedente stesso è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, oltre il risarcimento dei danni.
La ritenuta situazione di litisconsorzio necessario sussiste anche quando l'utilizzatore, pur senza richiedere la risoluzione del contratto di leasing, agisca con altra azione contrattuale nei confronti del fornitore per fare valere il diritto alla riduzione del prezzo della fornitura: anche in questo caso, infatti, la decisione della causa, per gli effetti che essa inevitabilmente è destinata a produrre sia nel rapporto tra fornitore e concedente e sia nel rapporto incrociato e logicamente dipendente tra concedente ed utilizzatore, sarebbe inutiliter data senza la partecipazione al giudizio del concedente"