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23 marzo 2012

Cass. civ. Sez. III, 14/04/2000, n. 4853

"Il rapporto tra l'imprenditore - utilizzatore e la società di leasing, anche relativamente all'erogazione del contributo statale, è regolato esclusivamente dal contratto privatistico tra loro esistente, ed in relazione a questo potranno essere valutati gli eventuali inadempimenti, mentre il diverso rapporto tra la società di leasing ed Ente erogante il contributo sono regolati dalla convenzione, tra loro esistente, alla quale il beneficiario del contributo è estraneo, per cui eventuali inadempimenti a detta convenzione, consistenti nel non erogare illegittimamente il contributo concesso, non possono essere fatti valere nei confronti della società di leasing convenzionata dall'utilizzatore - beneficiario (ove ciò non sia possibile sulla base del loro contratto privatistico), che vedrà tutelata la sua posizione solo nei confronti dell'Ente erogante, anche per l'eventuale illegittima attività dei soggetti convenzionati, di cui egli si è avvalso.
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che nella fattispecie non potessero dichiararsi estinti per compensazione i crediti vantati dalla finanziaria, relativamente a canoni scaduti del contratto di leasing con il credito dell'erogazione del contributo vantato dall'utilizzatrice.
Infatti detto credito, per i motivi sopra detti, poteva essere azionato dall'utilizzatrice nei confronti della finanziaria solo nell'ambito del rapporto interno tra i due, nei termini regolamentati dal contratto.
Sennonché, come ritenuto dalla sentenza impugnata, e come è pacifico tra le parti, l'esigibilità di detta erogazione nei confronti della finanziaria era sottoposta a precise "condizioni", tra cui il pagamento dei ratei di canone scaduti e la fatturazione degli interessi maturati e la dichiarazione dell'utilizzo dei macchinari nel semestre"