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11 gennaio 2016

Cass. Civ. Sez. III, 22/12/2015, n. 25732

"Nel leasing finanziario l'acquisto del bene rappresenta un atto giuridico strumentale rispetto alla sua concessione in godimento, sicchè l'inadempimento del fornitore, consistente nella mancata consegna, rapportato al contratto di leasing, per il concedente costituisce incolpevole impossibilità sopravvenuta, di adempiere e per l'utilizzatore - nonostante ogni eventuale contraria clausola contrattuale, da ritenere invalida se esistente - esclude l'obbligo di corrispondere quanto sarebbe stato a suo debito ove avesse goduto del bene".

24 marzo 2013

Cass. pen. Sez. II, Sent., 18/01/2013, n. 2684

"integra il reato di appropriazione indebita la condotta tenuta dall'imputato dopo aver ricevuto l'intimazione di immediata restituzione del mezzo, ritenuto coscientemente dopo che l'altro contraente aveva azionato la tutela della risoluzione contrattuale, con ciò manifestando inequivocabilmente l'intenzione di porre termine al rapporto di diritto civile.
La condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del mezzo, pur dopo la risoluzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione; la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità del prevenuto non costituisce sintomo dell'assenza della volontà di appropriazione, non essendo necessario, per dar prova dell'elemento soggettivo del reato, che si dimostrino ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il rinvenimento del bene altrui"

8 marzo 2012

Trib. Milano Sez. XII, 08/03/2012

In tema di contratto di leasing, allorché vi sia stata la consegna del bene all'utilizzatore, ogni eventuale vizio del bene può essere fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore, con la conseguenza che "l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente" (Cass. 1/10/2004 n. 19657); che, inoltre, nel caso, l'utilizzatore ha pacificamente sottoscritto il verbale di constatazione e presa in consegna del bene; che con tale atto ha posto il concedente nella condizione di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore; che, pertanto, non può opporre al concedente la mancata o incompleta consegna del bene (Cass. 2/11/1998 n. 10926); che, invero, il fatto che l'utilizzatore abbia provveduto a sottoscrivere il verbale di consegna senza riserve malgrado l'affermato inesatto adempimento del fornitore vale a precludere all'utilizzatore il legittimo rifiuto di corrispondere al concedente i canoni di leasing o di sospenderne il pagamento (Cass. 2/8/2004 n. 14786). 
Per le considerazioni svolte deve ritenersi infondata l'allegazione con cui la parte opponente ha inteso giustificare il proprio inadempimento nei confronti della concedente e contrastare, in tal modo, la risoluzione contrattuale invocata dalla parte opposta quale presupposto per l'azionata pretesa restitutoria.

1 aprile 2005

Leasing finanziario ed esecuzione di buona fede

Si segnala la pubblicazione su Altalex in data 1/4/05 del commento a Cass., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12279, a firma di Emanuele Guerrieri Ciaceri.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la consegna del bene era stata soltanto simulata, e l'utilizzatore si era pertanto rifiutato di adempiere al pagamento dei canoni. 
Come osservato dal commentatore "il giudice di legittimità fa notare come il concedente in mancanza di consegna non è obbligato a versare il corrispettivo al fornitore. Il concedente deve cercare di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all'esatta esecuzione del contratto di leasing, e d’altro canto l’utilizzatore deve cercare di fare salvo l’interesse del concedente ad un’esatta esecuzione del contratto di compravendita. Se la consegna non c’è, l’utilizzatore deve dolersene con il fornitore da lui scelto, mentre il concedente non deve pagare un bene che non sia stato consegnato. Ma se la consegna è stata effettuata, o viene fatta apparire tale, l’utilizzatore non può poi dolersi ‘schizofrenicamente’ della realtà dissimulata, rifiutando la corresponsione dei canoni". 

23 marzo 2005

Cass. civ. Sez. III, 02/08/2004, n. 14786

"in tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'acquisto, ad opera del concedente, è effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, il quale non assume - pertanto - neppure indirettamente l'obbligo della consegna, né rimane tenuto alla garanzia per evizione"

24 luglio 2004

Cass. civ. Sez. III, 05/07/2004, n. 12279

"l'utilizzatore che accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma poi non gli è consentito di opporre al concedente stesso che la consegna non è stata completa, nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.
In altri termini, l'utilizzatore (che è l'esclusivo detentore del bene) ha il dovere, anche se non sia specificamente pattuito, di dare notizia al concedente (che è il proprietario del bene) dell'avvenuta consegna e delle condizioni nelle quali il bene stesso è stato consegnato, per fare in modo che il concedente possa tempestivamente determinarsi riguardo all'obbligazione di pagamento che ha assunto nei confronti del fornitore. Se l'utilizzatore tali notizie non fornisce al concedente o le fornisce falsamente, non può poi dolersi di una mancata o incompleta consegna e, quindi, pretendere di non effettuare o di sospendere il pagamento dei canoni"

6 giugno 2002

Cass. civ. Sez. III, 06/06/2002, n. 8222

"va negata la validità delle clausole di inversione del rischio in rapporto all'inadempimento per mancata consegna. Consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall'utilizzatore quanto questi sarebbe tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile né in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario né in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede"

24 marzo 2000

App. Milano, 21/12/1999

Fonte: Nuova Giur. Civ., 2000, I, 322 nota di CHINDEMI

La clausola di inversione del rischio inserita nel contratto di leasing che pone a carico dell'utilizzatore "tout court" il rischio della mancata consegna del bene da parte del fornitore, non realizza interessi meritevoli di tutela ed è invalida. Tale rischio può essere evitato con altra clausola che subordini il pagamento del prezzo da parte del concedente alla sottoscrizione del verbale di consegna del bene, idonea a realizzare compiutamente gli interessi sia del concedente che del fornitore.