Il ricorso cautelare volto ad ottenere in via d'urgenza il rilascio dell'immobile oggetto di un contratto di leasing risolto per l'inadempimento dell'utilizzatore difetta del periculum in mora, nel caso in cui il ricorrente deduca le condizioni di difficoltà economica del proprio debitore, e quindi l'impossibilità dello stesso di far fronte alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, ma non dimostri l'incuria della società resistente e il concreto rischio di deterioramento del bene.
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22 aprile 2015
2 settembre 2011
Tribunale Treviso, 02/09/2011
E’ esperibile la tutela cautelare innominata di cui all’art. 700 c.p.c. in caso di obbligo di rilascio di bene immobile conseguente a risoluzione contrattuale. L’irreparabilità del danno, in tali ipotesi, è ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di deterioramento del bene, fondato sulla ragionevole previsione che l’utilizzatrice, già inadempiente all’obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria, si astenga dal compiere l’ordinaria e straordinaria manutenzione, con ciò rendendo impossibile la (futura) riconsegna del bene nella stessa condizione in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.
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