23 settembre 2010

Tribunale Napoli 09 giugno 2010

Fonte: Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2366 - pubb. 21/09/2010

Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall’art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percepiti da parte del concedente.